Capo II
Art. 5
Libertà di scelta
In vigore dal 15 giu 2012
1. In attuazione del principio di sussidiarietà, è garantita ai destinatari di cui all' la più ampia libertà di scelta nella fruizione degli strumenti e dei servizi per il diritto allo studio, secondo modalità organizzative definite dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per gli interventi di rispettiva competenza.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 gli strumenti e i servizi possono essere erogati anche in forma di voucher.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-5