Capo II
Art. 17
Pesca illegale durante la sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca
In vigore dal 2 feb 2012
1. Se un peschereccio la cui licenza di pesca è stata sospesa o revocata a titolo definitivo, conformemente all', svolge attività di pesca durante il periodo di sospensione o successivamente alla revoca definitiva della licenza di pesca, gli organi preposti al controllo adottano le misure di esecuzione immediata ritenute più idonee tra quelle previste dall'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1005/2008.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-17