Capo II
Art. 21
Sanzioni disciplinari
In vigore dal 2 feb 2012
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-21