Capo II

Art. 21

Sanzioni disciplinari

In vigore dal 2 feb 2012
1. Se le infrazioni di cui al presente titolo sono commesse da appartenenti al personale marittimo, laddove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 1249 e seguenti del codice della navigazione, sono applicate anche le sanzioni disciplinari ivi previste.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 21 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Sanzioni disciplinari | Portale Normativo