Capo II

Art. 16

Sospensione e revoca definitiva della licenza

In vigore dal 2 feb 2012
1. L'assegnazione di un numero totale di punti pari o superiore a 18, comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di due mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 36, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di quattro mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 54, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di otto mesi. Se il numero totale di punti è pari o superiore a 72, la licenza di pesca è sospesa per un periodo di un anno. 2. Se nel corso di una ispezione vengono individuate due o più infrazioni gravi, alla licenza di pesca sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. L'accumulo di 90 punti sulla licenza di pesca comporta la revoca definitiva della licenza di pesca. 4. Qualora una licenza di pesca sia stata sospesa ai sensi del presente articolo, eventuali nuovi punti assegnati alla licenza di pesca vengono aggiunti ai punti esistenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-16

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Art. 16 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Sospensione e revoca definitiva della licenza | Portale Normativo