Capo II

Art. 13

Disposizioni procedurali

In vigore dal 2 feb 2012
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. 2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.
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Art. 13 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Disposizioni procedurali | Portale Normativo