Capo II
Art. 13
Disposizioni procedurali
In vigore dal 2 feb 2012
1. Le sanzioni amministrative principali ed accessorie previste per le violazioni di cui al presente decreto si applicano secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
2. In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è il Capo del compartimento marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-13