Capo II
Art. 13
13 / 37Uso o detenzione di attrezzi o strumenti da pesca vietati
In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con attrezzi o strumenti vietati o non conformi alla normativa vigente o colloca apparecchi fissi o mobili, ai fini di pesca, senza la necessaria autorizzazione o in difformità da questa è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione comporta la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione. Le violazioni previste dal presente comma costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, nei seguenti casi:
a) utilizzo di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi;
b) utilizzo di attrezzi le cui caratteristiche di selettività richieste dalle norme siano modificate riducendone le dimensioni di tre millimetri o del 5 per cento se maggiore;
c) utilizzo di attrezzi con ami o altri strumenti o apparecchi da pesca in quantità superiori del 10 per cento rispetto al consentito.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente o detiene, trasporta o commercia il prodotto della pesca che sia avvenuta con tali attrezzi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
In caso di reti da posta derivanti o ferrettare non conformi, la violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 4 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca e la sospensione della licenza di pesca per un periodo di tre mesi o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza, anche nel caso in cui non sia stata emessa ordinanza di ingiunzione.
3. Chiunque falsifica, occulta o omette la marcatura, l'identità o i contrassegni di individuazione dell'unità da pesca ovvero, ove previsto, degli attrezzi da pesca è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-13