Capo II
Art. 10
Pesca senza licenza o autorizzazione
In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge attività di pesca con unità iscritte nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione senza essere in possesso di una licenza di pesca in corso di validità o di un'autorizzazione prevista da disposizioni europee o nazionali in corso di validità è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 7 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora la validità del titolo sia scaduta da oltre trenta giorni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-10