Capo I

Art. 5

Giovane imprenditore ittico

In vigore dal 2 feb 2012
1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all' avente una età non superiore a 40 anni. 2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili: a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni; b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a); c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici. 3. All', comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale». 4. All', comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo