Capo I
Art. 5
Giovane imprenditore ittico
In vigore dal 2 feb 2012
1. È giovane imprenditore ittico l'imprenditore di cui all' avente una età non superiore a 40 anni.
2. Ai fini dell'applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imprenditoria giovanile, si considerano imprese ittiche giovanili:
a) le società semplici, in nome collettivo e cooperative ove almeno i due terzi dei soci abbiano età inferiore a 40 anni;
b) le società in accomandita semplice ove almeno il socio accomandatario sia giovane imprenditore ittico. In caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui alla lettera a);
c) le società di capitali di cui i giovani imprenditori ittici detengano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani imprenditori ittici.
3. All', comma 1, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, dopo le parole: «imprenditorialità giovanile in agricoltura» sono inserite le seguenti: «e pesca» e dopo le parole: «a livello nazionale» sono inserite le seguenti: «e delle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle associazioni nazionali delle imprese di pesca e acquacoltura e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentativi a livello nazionale».
4. All', comma 120, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 20 per cento delle risorse del Fondo è destinato alle finalità di cui al presente comma».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-5