Capo II

Art. 8

Pene principali per le contravvenzioni

In vigore dal 25 ago 2016
1. Chiunque viola i divieti di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro. 2. Chiunque viola i divieti di cui all', comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-8

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