Capo II
Art. 12
Pesca di quantità superiori a quelle autorizzate
In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Chiunque effettua catture accessorie o accidentali in quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, dalle normative europea e nazionale vigenti, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pesca direttamente uno stock ittico per il quale è previsto un contingente di cattura senza disporre di tale contingente ovvero dopo che il medesimo è andato esaurito è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. La violazione costituisce infrazione grave e comporta l'assegnazione di 6 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso, salvo il caso di un unico esemplare di peso superiore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-12