Capo II

Art. 14

Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi

In vigore dal 25 ago 2016
1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011. 2. Costituiscono infrazioni gravi le contravvenzioni di cui all', comma 1, lettere a) e e), e gli illeciti amministrativi di cui all', commi 1, lettere a), b), d), g), h), n), o), p), q), r), s), t) e aa), 2, lettere a) e b), e 4. 3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca. 5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-14

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Art. 14 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi | Portale Normativo