Capo II
Art. 14
14 / 37Istituzione del sistema di punti per infrazioni gravi
In vigore dal 29 mag 2026
1. È istituito il sistema di punti per infrazioni gravi di cui all'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, ed agli articoli 125 e seguenti del regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.
2. Le contravvenzioni di cui all', comma 1, lettere a) ed e), costituiscono infrazioni gravi.
3. La commissione di un'infrazione grave dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti alla licenza di pesca, come individuati nel presente capo e nell'allegato I, anche se non venga emessa l'ordinanza di ingiunzione.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo, ferma restando la competenza della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in ordine alla revoca della licenza di pesca.
5. Il sistema di punti per infrazioni gravi si applica anche all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale, secondo modalità, termini e procedure da individuare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-14