Capo II

Art. 19

Sistema di punti per i comandanti dei pescherecci

In vigore dal 2 feb 2012
1. È istituito un sistema di punti per infrazioni gravi del comandante a norma dell'articolo 92, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e dell'articolo 134 del regolamento (CE) n. 404/2011. 2. La commissione di un'infrazione grave, di cui all', comma 2, dà sempre luogo all'assegnazione di un numero di punti al marittimo imbarcato con la funzione di comandante della unità da pesca, come individuati nell'allegato I, anche se non viene emessa l'ordinanza di ingiunzione. 3. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-19

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