Capo II

Art. 20

Sanzioni applicate al comandante della nave

In vigore dal 2 feb 2012
1. L'applicazione del sistema di punti di cui all', comporta: a) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 18, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; b) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 54, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti; c) al raggiungimento di un numero di punti pari o superiore a 90, il divieto di svolgere le funzioni di comandante per un periodo di 2 mesi dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione dei punti. 2. Se nel corso di una ispezione vengono accertate due o più infrazioni gravi, sono assegnati fino a un massimo di 12 punti. 3. Nel caso in cui non venga commessa una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima infrazione grave, tutti i punti applicati alle funzioni di comandante sono annullati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Sanzioni applicate al comandante della nave | Portale Normativo