Capo II

Art. 24

Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

In vigore dal 2 feb 2012
1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, disciplinare la pesca anche in deroga alle discipline regolamentari nazionali, in conformità alle norme comunitarie, al fine di adeguarla al progresso delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di essa. 2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sospendere l'attività di pesca o disporne limitazioni in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2371/2002, al fine di conservare e gestire le risorse della pesca.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-24

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Art. 24 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. — Potere di deroga del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali | Portale Normativo