Capo III
Art. 27
Abrogazioni
In vigore dal 2 feb 2012
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati:
a) la legge 14 luglio 1965, n. 963;
b) l' del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
c) l' della legge 5 febbraio 1992, n. 102;
d) gli del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;
e) i commi 2 e 3 dell' e gli del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
f) i commi 2 e 2-bis dell' del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2. Le norme abrogate dal comma 1 sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-27