Capo II
Art. 8
8 / 28Pene principali per le contravvenzioni
In vigore dal 25 ago 2016
1. Chiunque viola i divieti di cui all', comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 euro a 12.000 euro.
2. Chiunque viola i divieti di cui all', comma 1, lettere f) e g), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 6.000 euro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-8