Capo II

Art. 6

Dichiarazione di dissesto

In vigore dal 10 dic 2011
1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell' e all' il Consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanziario e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione è rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all', comma 2. 2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all', comma 1, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'università.
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Art. 6 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Dichiarazione di dissesto | Portale Normativo