Capo II

Art. 8

Piano di rientro

In vigore dal 10 dic 2011
1. Il piano di rientro, articolato per obiettivi annuali, è redatto secondo i seguenti criteri: a) individuazione e quantificazione della massa passiva alla data della dichiarazione di dissesto, inserendo d'ufficio i debiti e le spese, per capitale e accessori, ivi compresi i debiti rinvenenti da procedure esecutive in corso al momento della dichiarazione. I debiti inseriti nella massa passiva non producono interessi, nè sono soggetti a rivalutazione monetaria fino alla chiusura del piano di rientro, nei limiti di quanto stabilito per i crediti muniti di privilegio dal codice civile. Per la redazione o l'aggiornamento del piano di rientro nella fase di commissariamento, disciplinata dagli articoli da 10 a 19, vale quanto previsto dall', comma 3; b) interventi volti alla riduzione dei costi del personale dell'ateneo ed, in particolare: 1) impegno a non indire nuove procedure concorsuali e a non assumere nuovo personale con oneri a carico del proprio bilancio; 2) adozione di ogni iniziativa volta a ridurre le spese di personale non docente, anche attraverso forme di mobilità coattiva; 3) valutazione annuale, in base al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano, circa l'opportunità di corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti e i compensi incentivanti la produttività e l'efficienza dei servizi al restante personale. Nell'eventuale fase di commissariamento, prevista dagli articoli da 10 a 19, tale valutazione è di competenza dell'organo commissariale; 4) impegno a non distribuire alcun importo premiale a valere sul fondo previsto dall' della legge 30 dicembre 2010, n. 240, fino al ripristino dell'equilibrio nella situazione economico-patrimoniale dell'ateneo; 5) revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e delle sedi universitarie decentrate, anche attraverso processi di mobilità sia dei professori e ricercatori, sia del personale tecnico amministrativo, da attuarsi con le modalità di cui all', comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 6) razionalizzazione degli insegnamenti previsti nell'offerta formativa dell'ateneo con pieno utilizzo del personale docente in servizio e senza oneri aggiuntivi rispetto al normale trattamento stipendiale limitando, altresì, l'attribuzione di contratti d'insegnamento retribuiti a personale non appartenente ai ruoli dell'ateneo ai soli casi essenziali al regolare svolgimento delle attività didattiche; c) quantificazione delle entrate patrimoniali e dei proventi economici che possono finanziare il piano di rientro, ivi comprese le liquidazioni di beni valutati a valori di mercato come risultanti da stima attestata da perizia giurata o effettuata dalla competente Agenzia del territorio; d) in relazione alla gravità della situazione di dissesto l'adozione delle seguenti misure straordinarie: 1) impegno a non attivare nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale, nuove scuole di specializzazione, nuovi dipartimenti; 2) impegno a non contrarre nuovi mutui a carico del proprio bilancio o prestiti e a non sottoscrivere prodotti a finanza derivata nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del debito; 3) adozione delle eventuali ulteriori forme di ristrutturazione del debito, ivi compresi interventi strutturali e rinegoziazioni di mutui a tassi agevolati precedentemente stipulati con gli Istituti di credito; 4) riduzione di compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità ai componenti del consiglio di amministrazione e degli organi collegiali comunque denominati, esclusi gli organi di controllo e fatto salvo quanto previsto dall', comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura non inferiore al 10 per cento; e) previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività formativa e di ricerca; f) indicazione dei tempi previsti per la realizzazione del piano di rientro, con dettagliata illustrazione delle attività da intraprendere anno per anno e degli obiettivi annuali da raggiungere, analiticamente definiti ed illustrati con quantificazione dell'impatto rispetto agli equilibri di bilancio. 2. Il piano di rientro da attuarsi, ai sensi dell', comma 4, lettera h), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite massimo di cinque anni, è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di sua competenza. 3. Il Piano di rientro è trasmesso entro dieci giorni dalla sua approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i quali, verificata la fattibilità e l'appropriatezza delle scelte effettuate, entro trenta giorni dal ricevimento ne dispongono l'approvazione, che è comunicata all'Università a cura del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Unitamente alla relazione annuale sulla gestione, ovvero, nel periodo transitorio di cui all', anche in assenza della stessa e in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio di amministrazione redige una relazione annuale sull'attuazione del piano di rientro, contenente l'illustrazione delle attività effettuate e del grado di raggiungimento degli obiettivi che trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'approvazione. 5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di determinazione annuale del fabbisogno finanziario di ciascun ateneo statale, ai sensi dell', comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tiene conto anche degli obiettivi annuali stabiliti dal Piano di rientro, nonché del conseguimento degli stessi, sulla base del controllo previsto all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-8

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Art. 8 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Piano di rientro | Portale Normativo