Capo I
Art. 2
Dissesto finanziario dell'università
In vigore dal 10 dic 2011
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell', comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell' della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'università non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-2