Capo II
Art. 4
Situazione di criticità
In vigore dal 10 dic 2011
1. Qualora i parametri definiti nell'ambito dei criteri di cui all', comma 2, lettere a), b) e c), presentino tutti valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, ovvero qualora almeno due parametri definiti con i criteri stabiliti alle citate lettere a), b) e c) unitamente ad almeno tre parametri definiti con i criteri di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) del medesimo , comma 2, presentino valori compresi tra il livello critico e il livello deficitario, il collegio dei revisori dei conti redige una dettagliata relazione sull'andamento della gestione evidenziando l'evoluzione dei parametri nell'arco degli ultimi due esercizi finanziari, ivi compreso quello di riferimento, il programma di azioni eventualmente adottato dall'ateneo per il ripristino della sostenibilità del bilancio e i risultati conseguiti. La relazione è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, unitamente al bilancio unico di esercizio approvato dagli organi di governo.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, valuta la situazione dell'ateneo anche tenendo conto dei risultati in termini di didattica e ricerca, così come determinati ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n.180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. In relazione al livello di criticità della situazione, richiede all'ateneo di aggiornare il programma di azioni adottato ovvero di predisporne uno nuovo ai fini del ripristino dell'equilibrio di bilancio anche avvalendosi delle misure di cui all', comma 1, lettere da b) ad f).
3. Il programma di azioni, articolato per obiettivi annuali e di durata massima quinquennale, è approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico per gli aspetti di competenza, ed è trasmesso, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministeri possono richiedere integrazioni o modifiche al programma entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
4. Il collegio dei revisori dei conti entro il mese di febbraio dei successivi esercizi predispone una relazione contenente le informazioni relative alle attività effettuate, all'andamento dei parametri e al grado di raggiungimento degli obiettivi definiti nel programma di azioni. La relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di un puntuale monitoraggio della situazione finanziaria.
5. Qualora dalle attività di monitoraggio di cui al comma 4 emergano ritardi o mancanze nell'attuazione del programma di azioni e peggioramenti dei parametri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può attestare l'esistenza di una situazione di dissesto finanziario anche in assenza del verificarsi delle condizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-4