Capo II

Art. 9

Controllo sull'attuazione del piano di rientro

In vigore dal 10 dic 2011
1. Il Collegio dei revisori dei conti con la relazione annuale al bilancio unico di esercizio effettua il controllo annuale sulla corretta attuazione degli obiettivi del piano di rientro e descrive dettagliatamente lo stato di attuazione degli stessi, in rapporto a quanto programmato, evidenziando le eventuali criticità. 2. Il controllo annuale di cui al comma 1 include la verifica prevista all', comma 1. 3. La relazione annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del piano di rientro è inviata a cura del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale della Corte dei conti. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisite le relazioni di cui al comma 1 e di cui all', comma 4, effettua un riscontro tra gli obiettivi programmati nel piano di rientro e gli obiettivi raggiunti e comunica all'università, al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Procura regionale presso la Corte dei conti gli esiti del controllo. 4. L'esito positivo del controllo annuale costituisce condizione necessaria per lo svolgimento delle ulteriori attività previste dal Piano di rientro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-9

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Art. 9 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Controllo sull'attuazione del piano di rientro | Portale Normativo