Capo III

Art. 10

Delibera di commissariamento

In vigore dal 10 dic 2011
1. Il Consiglio dei Ministri delibera il commissariamento dell'ateneo, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quando, in base alle risultanze del controllo annuale sull'attuazione del Piano di rientro di cui all', emergano scostamenti tra gli obiettivi raggiunti e gli obiettivi programmati, tali da far ritenere che la realizzazione del Piano di rientro sia in tutto o in parte compromessa. 2. Il commissariamento è altresì deliberato, attraverso la medesima procedura, quando l'ateneo, dichiarato lo stato di dissesto finanziario, non ha predisposto il Piano di rientro nel termine stabilito all', comma 1, ovvero il piano predisposto non è stato approvato secondo la procedura prevista all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-10

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Art. 10 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Delibera di commissariamento | Portale Normativo