Capo III

Art. 11

Organi e durata del commissariamento

In vigore dal 10 dic 2011
1. Entro trenta giorni dalla delibera di cui all' il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, propone al Consiglio dei Ministri, in relazione alle dimensioni dell'ateneo, la nomina di uno o tre commissari e di altrettanti supplenti, in caso di rinuncia dei primi, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro. 2. Per la valutazione delle dimensioni dell'ateneo ai sensi del comma 1 si stabilisce quanto segue: a) è nominato un commissario nelle università con un organico di professori e ricercatori pari o inferiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto; b) è nominata una commissione di tre componenti nelle università con un organico di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato superiore a cinquecento unità al 31 dicembre dell'anno precedente il dissesto. 3. Con la delibera di cui all', comma 1, è fissata la durata del commissariamento, che non può comunque essere superiore a cinque anni.
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Art. 11 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Organi e durata del commissariamento | Portale Normativo