Capo III

Art. 14

Amministrazione commissariale

In vigore dal 10 dic 2011
1. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'organo commissariale si avvale delle strutture di ateneo. 2. Le strutture amministrative e gli organi dell'università commissariata rimasti in carica sono tenuti a prestare al commissario la massima collaborazione, consentendo l'accesso agli atti dell'università, consegnando atti o copie a richiesta e collaborando attivamente nello svolgimento delle operazioni previste dal piano di rientro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-14

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Art. 14 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Amministrazione commissariale | Portale Normativo