Capo III

Art. 17

Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro

In vigore dal 10 dic 2011
1. L'organo commissariale elabora annualmente, ed entro il 30 aprile di ciascun anno, una relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro in occasione della predisposizione del bilancio unico di esercizio ed, entro il termine di dieci giorni dalla sua approvazione, la trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura Regionale della Corte dei conti per il controllo periodico di cui all'. Tale relazione sostituisce quella prevista dall', comma 4. 2. La relazione sullo stato di avanzamento del piano di rientro può contenere degli aggiornamenti allo stesso. In tal caso, il commissario evidenzia dettagliatamente quanto previsto nel piano e gli elementi di novità rispetto a questo. 3. Le integrazioni al piano di rientro per acquisire efficacia, devono essere approvate dai predetti Ministeri nel termine di venti giorni dal ricevimento della relazione di cui al comma 1, con la modalità di cui all', comma 3.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-17

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Art. 17 Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. — Relazione annuale e integrazioni al piano di rientro | Portale Normativo