Capo II
Art. 6
6 / 20Dichiarazione di dissesto
In vigore dal 10 dic 2011
1. Al ricorrere delle condizioni di cui al comma 5 dell' e all' il Consiglio di amministrazione dell'università dichiara il dissesto finanziario e non può adottare la delibera di approvazione del bilancio unico d'esercizio la cui approvazione è rinviata a quella di adozione del piano di rientro di cui all', comma 2.
2. La dichiarazione di dissesto, completa della relazione di cui all', comma 1, è trasmessa entro cinque giorni dall'adozione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Procura regionale presso la Corte dei conti, unitamente ai bilanci unici d'esercizio degli ultimi due esercizi finanziari approvati.
3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'università.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;199#art-6