Capo VI

Art. 31

Informazione del pubblico

In vigore dal 10 dic 2023
1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2, anche nell'ambito di programmi sperimentali, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-31

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Art. 31 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Informazione del pubblico | Portale Normativo