Capo V

Art. 29

Risoluzione delle controversie

In vigore dal 18 ago 2015
1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all', comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'. 1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-29

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Art. 29 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Risoluzione delle controversie | Portale Normativo