Capo VI
Art. 30
Cooperazione transnazionale
In vigore dal 18 ago 2015
1. Per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio o i complessi di stoccaggio ubicati in contesto transfrontaliero, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente adempiono le disposizioni del presente decreto e delle altre normative comunitarie applicabili, ovvero promuovono la stipulazione di accordi specifici con Stati membri dell'Unione europea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-30