Capo VII

Art. 34

Modifiche degli allegati

In vigore dal 5 ott 2011
1. Gli allegati fanno parte integrante del presente decreto e possono essere modificati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza Stato-regioni, anche a seguito di eventuali modifiche legislative o regolamentari apportate dalla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-34

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Art. 34 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Modifiche degli allegati | Portale Normativo