Capo II
Art. 11 bis
Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2
In vigore dal 8 feb 2024
(Autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio di CO2 ).
1. Le autorizzazioni allo svolgimento di programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono rilasciate ai soggetti richiedenti, su parere del Comitato, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con procedimento unico nel cui ambito è acquisito ogni atto di assenso delle amministrazioni interessate, comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo la procedura di cui all' del presente decreto. Qualora lo stoccaggio geologico di CO2 a fini sperimentali di cui al primo periodo imponga anche la realizzazione ovvero l'uso di infrastrutture a terra, l'autorizzazione di cui al medesimo periodo è rilasciata previa intesa della regione territorialmente interessata.
2. I soggetti richiedenti dimostrano di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie allo svolgimento delle attività del programma sperimentale, secondo quanto previsto all'allegato III.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha una durata massima di tre anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere proroghe, fino a un massimo di tre e per una durata non superiore a due anni ciascuna, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione stessa.
Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentiti utilizzi del sito oggetto di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.
4. I progetti relativi ai programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO2 sono sottoposti, fermo restando quanto previsto dall', comma 3, terzo periodo, alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e l'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata a condizione che:
a) sia stato presentato un programma di indagine idoneo, coerente con i criteri fissati nell'allegato I;
b) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari;
c) siano previste le misure necessarie a garantire la prevenzione di pericoli per la vita, la salute e la proprietà delle persone addette al servizio e dei terzi;
d) siano garantite e intraprese le precauzioni adeguate per la protezione dei beni ambientali e, qualora ciò non sia possibile, sia garantito il ripristino dei beni stessi;
e) non siano compromesse la sicurezza, l'ambiente e l'efficienza del traffico marittimo;
f) la posa in opera, la manutenzione e la gestione di cavi sottomarini e condotte, nonché l'effettuazione di ricerche oceanografiche o altre ricerche scientifiche, non danneggino la pesca, più di quanto non sia imposto dalle circostanze e in maniera impropria;
g) sia data prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente ai sensi dell', prima che abbiano inizio le attività di sperimentazione, fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
5. In caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo, si applicano gli , comma 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, comma 3, 27 e 33.
L' non si applica nel caso di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate.
6. Eventuali modifiche del programma sperimentale di stoccaggio geologico di CO2 oggetto di autorizzazione sono consentite previa approvazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su parere del Comitato.
7. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, procede, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, con eventuale sospensione temporanea dell'attività di sperimentazione, del soggetto interessato, assegnando un termine entro il quale devono essere sanate le irregolarità.
8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione del Comitato, dispone la revoca dell'autorizzazione di cui al presente articolo:
a) in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni oggetto della diffida di cui al comma 7 ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
b) in caso di mancata presentazione della relazione di cui all';
c) se dalla relazione di cui all' o dalle ispezioni effettuate ai sensi dell' emerge il mancato rispetto delle condizioni fissate nell'autorizzazione o rischi di fuoriuscite o di irregolarità significative;
d) in caso di violazione dell', comma 3.
9. Nel caso in cui sia disposta la revoca ai sensi del comma 8, si applica l', comma 4, primo, secondo e terzo periodo.
Qualora sussistano le condizioni di sicurezza per il proseguimento delle operazioni di stoccaggio sperimentale da parte di un soggetto terzo, il sito di stoccaggio è messo a disposizione di altri concorrenti, autorizzati ai sensi del presente articolo.
10. Le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO2 nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
11. Le domande di autorizzazione allo svolgimento di programmi sperimentali di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), n), o), p), q), r) e s) del comma 1 dell' e l'indicazione delle finalità delle attività oggetto dei programmi stessi. Il primo periodo si applica anche nel caso di programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, fatta eccezione per l', comma 1, lettera r).
12. Per ciascuna unità idraulica è rilasciata un'unica autorizzazione. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, nel caso di più siti di stoccaggio insistenti nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione debbono essere tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto.
13. L'autorizzazione di cui al presente articolo reca i seguenti elementi:
a) il nome, i dati fiscali e l'indirizzo del gestore;
b) l'ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, nonché i dati sulle unità idrauliche interessate;
c) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio, le portate e le pressioni di iniezione massimi;
d) la composizione del flusso di CO2 per la procedura di valutazione dell'accettabilità dello stesso ai sensi dell';
e) il piano di monitoraggio approvato, l'obbligo di mettere in atto il piano medesimo e di aggiornarlo ai sensi dell', nonché le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell';
f) l'obbligo di informare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, per conoscenza, il Comitato, in caso di qualunque irregolarità o rilascio di CO2 e di mettere in atto gli opportuni provvedimenti correttivi a norma dell';
g) le condizioni per la chiusura e la fase di post-chiusura di cui all';
h) fatta eccezione per i progetti relativi a programmi sperimentali che interessino un volume complessivo di stoccaggio geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate, l'obbligo di presentare la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o di altro mezzo equivalente prima che abbiano inizio le attività di stoccaggio ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-11-bis