Capo VI

Art. 32

Comunicazione dei dati alla Commissione europea

In vigore dal 5 ott 2011
1. Ogni tre anni il Ministero dello sviluppo economico, sentiti il Ministero dell'ambiente ed il Comitato, presenta alla Commissione europea una relazione sull'attuazione del presente decreto, compresi i dati del registro di cui all', comma 1. 2. La prima relazione è trasmessa alla Commissione europea entro il 30 giugno 2011 sulla base di uno schema predisposto dalla stessa Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-32

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Art. 32 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Comunicazione dei dati alla Commissione europea | Portale Normativo