Capo V

Art. 28

Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio

In vigore dal 5 ott 2011
1. I gestori delle reti di trasporto e dei siti di stoccaggio di CO 2 sono tenuti a garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete di trasporto e ai siti di stoccaggio ad altri operatori, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie. 2. L'accesso di cui al comma 1 è garantito secondo modalità stabilite con decreto dal Ministero dello sviluppo economico ed dal Ministero dell'ambiente, tenuto conto della: a) capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree designate a norma dell' e della capacità di trasporto disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile; b) parte degli obblighi di riduzione di CO 2 assunti nell'ambito di strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria alla quale essi intendono ottemperare attraverso la cattura e lo stoccaggio geologico di CO2; c) necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; d) necessità di conciliare le esigenze debitamente motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto e gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati. 3. Gli operatori della rete di trasporto e i gestori dei siti di stoccaggio possono negare l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento. Il diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e per conoscenza al Comitato. 4. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente si adoperano affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o mancanza di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico o se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-28

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Art. 28 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio | Portale Normativo