Capo IV

Art. 26

Meccanismo finanziario

In vigore dal 5 ott 2011
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è determinata l'entità del contributo finanziario che va versato dal gestore prima del trasferimento di responsabilità di cui all' e le relative modalità di versamento. 2. Il contributo di cui al comma 1, viene determinato sulla base dei criteri di cui all'allegato I e degli elementi legati ai dati storici di stoccaggio di CO 2 utili alla determinazione degli obblighi successivi al trasferimento di responsabilità e copre i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trenta anni, le spese atte a garantire che il CO2 sia completamente confinato in via permanente nei siti di stoccaggio geologico dopo il trasferimento di responsabilità e, in caso di danno ambientale, i costi di ripristino del sito e quelli di altri danni collegati, nonché i costi relativi ai danni arrecati alla salute umana. 3. Nel decreto di trasferimento di responsabilità di cui all' deve essere stabilito, in particolare: a) quali sono le spese che possono insorgere dopo il trasferimento di responsabilità; b) le modalità di quantificazione delle spese; c) la spesa da assumere come riferimento per il calcolo del contributo per la fase di post-chiusura.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-26

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Art. 26 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Meccanismo finanziario | Portale Normativo