Capo IV
Art. 21
Vigilanza e controllo
In vigore dal 30 giu 2024
1. Tutte le attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti, regolate ai sensi
del presente decreto, sono soggette a vigilanza e controllo. Per le attività di esplorazione e stoccaggio geologico di CO2, trovano
applicazione le norme di polizia mineraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonché le norme relative alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successive modificazioni.
2. Gli organi di vigilanza e controllo sono:
a) l'UNMIG ed i suoi Uffici territoriali, per l'applicazione delle norme di polizia mineraria e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 5 dell';
b) l'ISPRA per i controlli ambientali e di monitoraggio del complesso di stoccaggio e per il supporto tecnico al Comitato nell'ambito della Segreteria tecnica di cui al comma 5 dell';
c) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (VVFF), per gli aspetti di competenza in merito alla verifica dell'adozione di tutte le misure tecniche e gestionali finalizzate al controllo dei rischi e alla gestione delle situazioni di emergenza.
3. Ai fini delle attività di vigilanza e controllo ISPRA si avvale anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) ed è a tal fine autorizzata a stipulare apposite convenzioni con oneri ricompresi nelle tariffe di cui all'.
4. L'attività di vigilanza e controllo ha lo scopo di verificare che non siano violate le disposizioni del presente decreto, i provvedimenti e le prescrizioni contenute nella licenza di esplorazione e nell'autorizzazione allo stoccaggio.
5. L'attività di vigilanza e controllo comprende le ispezioni presso il complesso di stoccaggio, gli impianti di superficie, compresi gli impianti di iniezione, la valutazione delle operazioni di iniezione e monitoraggio effettuate dal gestore e la verifica di tutti i dati pertinenti conservati dal gestore.
6. Ispezioni periodiche sono effettuate di norma almeno una volta all'anno, in base a quanto previsto dal piano annuale comunicato al gestore entro il 31 gennaio dal Comitato, fino a tre anni dopo la chiusura e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità di cui all'. Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull'ambiente e sulla salute umana.
7. Ispezioni occasionali hanno luogo nei casi in cui il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, lo ritenga opportuno e comunque:
a) nel caso di irregolarità significative o di fuoriuscite ai sensi dell', comma 1;
b) nel caso in cui le relazioni di cui all' mettano in luce un inadempimento delle condizioni fissate nelle autorizzazioni;
c) a seguito di segnalazioni riguardanti pericoli per l'ambiente o la salute e l'incolumità pubblica.
8. Gli oneri relativi alle ispezioni occasionali sono fronteggiati nell'ambito delle risorse di bilancio delle amministrazioni interessate destinate a tali finalità dalla legislazione vigente.
9. Dopo ogni ispezione è predisposta una relazione sull'esito dell'attività ispettiva. La relazione riporta la valutazione sulla conformità alle disposizioni del presente decreto e indica eventuali ulteriori provvedimenti o adempimenti che il gestore deve porre in essere. La relazione è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata, al gestore interessato e resa disponibile entro due mesi dall'ispezione per l'accesso agli atti ai sensi degli della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-21