Capo IV

Art. 22

Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative

In vigore dal 18 ago 2015
1. In caso di fuoriuscite o irregolarità significative il gestore è tenuto immediatamente a: a) mettere in atto le procedure e le misure adeguate, atte ad eliminare completamente la fuoriuscita o le irregolarità significative previste nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all', comma 1, lettera p); b) darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza in termini di tipologia ed entità; c) comunicare al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente, al Comitato, alla regione territorialmente interessata e agli organi di vigilanza le misure intraprese e gli effetti ad esse connessi. 2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano sui provvedimenti correttivi di cui all', comma 1, lettera p). 3. Nel caso in cui il gestore non sia in grado di porre in essere tempestivamente ogni provvedimento correttivo necessario a salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente da eventuali gravi rischi, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata adotta direttamente tali provvedimenti. 4. I costi relativi ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono a carico del gestore e fronteggiati con le risorse di cui alla garanzia finanziaria prestata a norma dell' e per la parte eventualmente eccedente ricorrendo alle risorse economiche del gestore. 5. In caso di fuoriuscite è previsto l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissione corrispondenti alle emissioni indebitamente rilasciate.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 22 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Interventi in caso di fuoriuscite o irregolarità significative | Portale Normativo