Capo III

Art. 13

Domande di autorizzazione allo stoccaggio

In vigore dal 10 dic 2023
1. Le domande di autorizzazione allo stoccaggio comprendono le informazioni e la documentazione seguenti: a) dati anagrafici del richiedente; b) elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente e delle persone responsabili della costruzione, direzione e supervisione dell'impianto; c) denominazione del sito di stoccaggio di CO2 e del complesso di stoccaggio con localizzazione su una mappa nella scala adeguata; d) una mappa dell'area richiesta disegnata su foglio (originale o copia) dell'Istituto geografico militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell'Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L'area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o a un multiplo di esso; e) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell', comma 6; f) descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; g) il programma dei lavori con la descrizione delle attività; h) disponibilità e caratteristiche della rete e distanze di trasporto previste tra i possibili siti di cattura di CO2 e quello di stoccaggio; i) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, composizione dei flussi di CO2, portate e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione; l) garanzia di approvvigionamento e trasporto a lungo termine di CO2 da stoccare; m) data prevista per la messa in esercizio dell'impianto; n) descrizione delle misure di sicurezza adottate intese ad evitare incidenti o malfunzionamenti significativi, nonché a limitarne le conseguenze; o) piano di monitoraggio a norma dell', comma 2; p) il piano sui provvedimenti correttivi contenenti le misure atte alla prevenzione di rilasci e di irregolarità tecnico-impiantistiche significative, le procedure e le misure atte ad eliminare completamente la fuoriuscita di CO2, nonché le misure atte a contenere gli effetti dannosi conseguenti ai rilasci; q) piano provvisorio per la fase di post-chiusura a norma dell', comma 4; r) prova che la garanzia finanziaria di cui all' avrà validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione; s) quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe di cui all'. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Domande di autorizzazione allo stoccaggio | Portale Normativo