Capo II

Art. 9

Utilizzo del suolo di terzi

In vigore dal 5 ott 2011
1. Le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. 2. I proprietari e gli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'aerea della licenza consentono, ai fini dell'indagine, l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. L'accesso a laboratori, impianti e locali è consentito, ai fini dell'indagine, durante i rispettivi orari di lavoro, di ufficio o di soggiorno solo in presenza del proprietario, di altri utilizzatori autorizzati o persona incaricata; l'accesso alle abitazioni è consentito solo previa autorizzazione del titolare o dei titolari dell'abitazione. 3. L'intenzione di condurre attività di indagine deve essere direttamente notificata dal titolare della licenza al proprietario del suolo o ad altri utilizzatori autorizzati con un preavviso minimo di due settimane oppure, qualora siano necessari oltre 50 avvisi, per mezzo di pubblico avviso, nei comuni interessati dall'indagine. 4. Il titolare della licenza è tenuto, una volta terminata l'indagine, a ripristinare immediatamente lo stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Le installazioni fisse e mobili devono essere rimosse qualora non siano più necessarie ai fini dell'indagine. Il titolare ha la facoltà di chiedere il mantenimento delle installazioni costruite in fase di indagine nel caso abbia presentato richiesta di autorizzazione allo stoccaggio. 5. Qualora, a seguito delle attività autorizzate, insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare della licenza è tenuto a corrispondere al proprietario o altro legittimo utilizzatore adeguato indennizzo in denaro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-9

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Art. 9 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Utilizzo del suolo di terzi | Portale Normativo