Capo II

Art. 10

Revoca della licenza di esplorazione

In vigore dal 5 ott 2011
1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente: a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio; b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza; c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo. 2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Revoca della licenza di esplorazione | Portale Normativo