Capo III

Art. 14

Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio

In vigore dal 23 lug 2016
1. L'autorizzazione allo stoccaggio è rilasciata ove sussistano le seguenti condizioni: a) siano stati espletati gli adempimenti previsti nel procedimento unico di cui all' per il rilascio dell'autorizzazione ed acquisito il parere del Comitato; b) siano rispettate tutte le disposizioni del presente decreto e degli altri atti normativi pertinenti in materia autorizzativa; c) il gestore sia finanziariamente solido, affidabile, disponga delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e siano previsti programmi di formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale; d) sia garantito, in considerazione del vincolo di ubicazione, che la costruzione e la gestione del sito di stoccaggio di CO2 non rechino danno al benessere della collettività e agli interessi privati prevalenti; e) siano esclusi effetti negativi a danno di concessioni minerarie esistenti o di giacimenti minerari; f) sia garantita la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO2; g) siano previste misure che evitino danni ai beni della collettività; g-bis) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto. 1-bis. Per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un'unica autorizzazione. 2. L'autorizzazione allo stoccaggio può essere soggetta a condizioni e a limitazioni temporali. 3. Il trasferimento dell'autorizzazione allo stoccaggio, anche mediante operazioni di scissione, fusione o cessione di ramo di azienda delle società autorizzate, deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente sentita la regione territorialmente interessata, previa verifica dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c).

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio | Portale Normativo