Capo IV
Art. 18
Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO <sub>2</sub>
In vigore dal 5 ott 2011
Criteri e procedura di iniezione del flusso di CO 2
1. Il flusso di CO 2 può essere ammesso e quindi iniettato nel sito di stoccaggio a condizione che:
a) sia composto prevalentemente da CO 2 nella percentuale non inferiore a quella indicata nell'autorizzazione allo stoccaggio;
b) le concentrazioni di tutte le sostanze presenti, necessarie per aumentare la sicurezza e migliorare il monitoraggio, o accidentalmente prodotte dall'impianto e dai procedimenti attuati per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio, siano inferiori ai livelli che comporterebbero un rischio significativo per l'ambiente e la salute;
c) siano esclusi danni ai beni da proteggere di cui all' o che compromettano la sicurezza a lungo termine del sito di stoccaggio di CO 2 e la sicurezza degli impianti di iniezione profonda e trasporto derivanti dalle sostanze di cui alla lettera b);
d) non contenga rifiuti o altro materiale di smaltimento.
2. Il gestore è tenuto a:
a) iniettare flussi di CO 2 solo se sono state effettuate le analisi della composizione, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi dalla quale risulti che i livelli di contaminazione sono in linea con i criteri di cui al comma 1;
b) conservare e aggiornare un registro dei quantitativi e delle caratteristiche dei flussi di CO 2 conferiti e iniettati, con indicazione dell'origine, della composizione e delle informazioni sul trasporto di tali flussi.
3. I criteri e le condizioni di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e del Ministero della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, in funzione dello stato delle conoscenze tecniche nonché sulla base di linee guida comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-18