Capo IV

Art. 19

Monitoraggio

In vigore dal 5 ott 2011
1. Il gestore ha l'obbligo di monitorare la composizione del flusso di CO 2 prima dello stoccaggio e a fornirne certificazione al Comitato, ad intervalli regolari non superiori a sei mesi, con indicazioni sulla provenienza e, in particolare, i nominativi delle società che hanno effettuato le operazioni di cattura di CO2 e delle sostanze di cui all', comma 1, lettere b) e d). 2. L'attività di monitoraggio è definita nel piano di monitoraggio predisposto dal gestore secondo i criteri stabiliti nell'allegato II ed approvato all'atto dell'autorizzazione, che comprende indicazioni precise sul monitoraggio conformemente agli orientamenti stabiliti a norma dell' del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed è trasmesso al Comitato ai sensi dell', comma 1, lettera o), e da questo approvato a norma dell', comma 1, lettera e). Il piano è aggiornato secondo i criteri stabiliti all'allegato II e comunque ogni cinque anni al fine di tener conto delle modifiche nella valutazione del rischio di fuoriuscita, delle modifiche nella valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana, delle nuove conoscenze scientifiche e delle migliori tecnologie disponibili. I piani aggiornati sono trasmessi al Comitato per l'approvazione. 3. Il Comitato, tramite gli organi di vigilanza e controllo di cui all', si accerta che il gestore proceda al monitoraggio degli impianti di iniezione, del complesso di stoccaggio e dell'ambiente circostante al fine di: a) verificare la rispondenza tra il comportamento effettivo di CO 2 e dell'acqua di formazione nel sito di stoccaggio con quello ricavato dai modelli previsionali di cui all'allegato I; b) rilevare irregolarità significative; c) rilevare migrazioni di CO 2; d) rilevare fuoriuscite di CO 2; e) rilevare effetti negativi significativi sull'ambiente circostante, in particolare sull'acqua destinabile agli usi potabile ed irriguo, sulla popolazione umana o sugli utilizzatori della biosfera circostante, nonché sulle eventuali attività minerarie preesistenti; f) valutare l'efficacia degli eventuali provvedimenti correttivi adottati a norma dell'; g) aggiornare la valutazione della sicurezza e dell'integrità del complesso di stoccaggio nel breve e nel lungo termine, compresa la valutazione intesa a determinare se il CO 2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente. 4. Gli studi, le analisi e le attività di monitoraggio effettuati dal gestore, con oneri a proprio carico, sono certificati da istituti indipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-19

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Art. 19 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Monitoraggio | Portale Normativo