Capo II
Art. 10
10 / 39Revoca della licenza di esplorazione
In vigore dal 5 ott 2011
1. La licenza di esplorazione viene revocata, previa diffida e sentita la regione territorialmente interessata, dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente:
a) qualora venga meno uno dei requisiti essenziali per il rilascio;
b) qualora il soggetto autorizzato si sia reso inadempiente alle prescrizioni previste dalla licenza;
c) qualora il soggetto autorizzato all'esplorazione non abbia iniziato i lavori entro un anno dal rilascio della licenza, a causa di inerzia ingiustificata, o abbia interrotto i lavori per oltre un anno senza giustificato motivo.
2. In caso di revoca della licenza di esplorazione o rinuncia da parte del titolare, lo stesso è tenuto ad effettuare i lavori di messa in sicurezza e di ripristino ambientale, ai sensi della normativa vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-10