Capo IV

Art. 20

Relazione da parte del gestore

In vigore dal 5 ott 2011
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno: a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell' secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata; b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO 2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell', comma 2, lettera b); c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all', comma 4; d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio. 2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all', il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-20

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Art. 20 Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. — Relazione da parte del gestore | Portale Normativo