Capo IV
Art. 20
22 / 39Relazione da parte del gestore
In vigore dal 5 ott 2011
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore presenta al Comitato ed alla regione territorialmente interessata una relazione relativa all'esercizio dell'anno precedente contenente almeno:
a) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell' secondo le modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione, comprese informazioni sulla tecnologia di monitoraggio utilizzata;
b) i quantitativi e le proprietà dei flussi di CO 2, con indicazione della relativa composizione, conferiti e iniettati nel corso dell'anno, registrati a norma dell', comma 2, lettera b);
c) la documentazione attestante l'eventuale avvenuto adeguamento della prestazione della garanzia finanziaria di cui all', comma 4;
d) ogni altra informazione ritenuta utile a valutare il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione allo stoccaggio e ad ampliare le conoscenze sul comportamento di CO 2 nel sito di stoccaggio.
2. In caso di revoca o di decadenza dell'autorizzazione allo stoccaggio di cui all', il gestore fornisce al Ministero dello sviluppo economico e per conoscenza al Comitato tutti i dati relativi al sito di stoccaggio entro 30 giorni dalla revoca o dalla dichiarazione di decadenza. Tali informazioni saranno incluse nella banca dati di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-20