Art. 29 · Risoluzione delle controversie
Capo V

Art. 29

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Risoluzione delle controversie

In vigore dal 18 ago 2015
1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di cui all', comma 2, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato di cui all'. 1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-29