Capo VI
Art. 31
33 / 39Informazione del pubblico
In vigore dal 10 dic 2023
1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2, anche nell'ambito di programmi sperimentali, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-31