Art. 31 · Informazione del pubblico
Capo VI

Art. 31

33 / 39

Informazione del pubblico

In vigore dal 10 dic 2023
1. Il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'ambiente mettono a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2, anche nell'ambito di programmi sperimentali, conformemente alla normativa nazionale e comunitaria applicabile. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 DICEMBRE 2023, N. 181.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-14;162#art-31