Art. 9
Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale
In vigore dal 12 mag 2011
1. Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all' e al disposto dell'allegato III.
2. L'autorità competente locale provvede, annualmente, ad ispezionare:
a) le navi di priorità I, di cui all', comma 2, lettera a), che fanno scalo nei suoi porti e ancoraggi;
b) un numero di navi di priorità I e II, di cui all', comma 2, lettere a) e b), corrispondente almeno alla percentuale annuale di ispezioni assegnata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-9