Art. 5

Profilo professionale degli ispettori

In vigore dal 12 mag 2011
1. Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato I del presente decreto ad opera dell'autorità competente centrale, è autorizzato ad eseguire i controlli dello stato di approdo a seguito del rilascio, da parte della predetta autorità, di un documento autorizzativo e di identità personale, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 1997. 2. Il documento di cui al comma 1 è soggetto a rinnovo e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave. 3. L'ispettore può farsi motivatamente assistere da ausiliari muniti di competenze professionali specialistiche, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 4. Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possono avere alcun interesse, personale o economico, nell'area portuale in cui avviene l'ispezione, nè in relazione all'esercizio delle navi ispezionate o in relazione all'esecuzione dei contratti di trasporto o di altre attività proprie dell'interfaccia nave/porto. Il personale ausiliario di cui al comma 3 non può essere dipendente, nè intraprendere attività per conto di organismi riconosciuti che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusi quelli di classe, o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati. 5. Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilità, i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile. 6. Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al sistema del controllo da parte dello Stato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni. 7. La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorso formativo seguito ai criteri minimi di cui all'allegato I sono verificate, con frequenza periodica, alla luce del programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle competenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo. 8. Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera compete il trattamento economico ordinario ed accessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del proprio status senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente dall'attività ispettiva prestata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-24;53#art-5

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